USMIA: NESSUN IMPEDIMENTO ALL’AVANZAMENTO PER I MILITARI  SE RINVIATI A GIUDIZIO

Roma, 17 lug 2024 – Il ddl Nordio interviene anche sul Codice dell’Ordinamento Militare, confinando la preclusione dell’avanzamento di carriera soltanto in caso di condanna di primo grado per delitti non colposi, escludendo che debba perdere l’opportunità di avanzamento per il solo rinvio a giudizio o l’ammissione ai riti alternativi.     

Ripercorriamo in breve la questione.

L’art. 1051 del Codice dell’ordinamento militare precisa “Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare: rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo”. 

In questi anni, quindi, tanti colleghi incappati in beghe familiari, o in questioni relative a presunte irregolarità sui rimborsi in caso di servizio isolato, nonostante l’irreprensibile servizio, sono stati costretti, oltre a doversi difendersi, a subire la sospensione/ esclusione dell’avanzamento a causa di un rinvio a giudizio. 

Difatti, l’art. 1051 C.O.M., come è noto, sottraeva dall’aliquota di avanzamento e dall’avanzamento stesso, il militareche era stato rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo.

Di conseguenza, ogni rinvio a giudizio costituiva un impedimento che arrecava  pregiudizio alla carriera del militare – bloccandolo nel grado,  inficiando la professionalità e la rispettabilità, anche in caso di seguente assoluzione.                    Altresì, il rinvio a giudizio comprometteva la progressione economica,  nel senso che, seppure all’esito del giudizio veniva effettuata  una restitutio in integrum, di fatto sussistevano effetti negativi sul tipo di impiego e sui relativi emolumenti accessori da corrispondere. 

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge c.d. Nordio che introduce delle importanti modifiche, anche nel Codice dell’ordinamento militare. 

Infatti, con l’artt. 7 del disegno di legge 1718, l’art. 1051 secondo comma del C.O.M. la lettera a)  è  stata sostituita  dalla seguente  “ nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna di primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutiva, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa”.

Cosa cambia 

La conseguenza della riforma è pertanto storica, è consentito l’inserimento nell’aliquota di avanzamento del grado di tutti quei militari che siano rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, senza alcun pregiudizio, quindi, per la carriera ed economico. 

Mentre, l’inserimento nell’aliquota resta precluso, in caso di condanna in primo grado, in caso di applicazione della pena su richiesta o in caso di decreto esecutivo di condanna. 

L’U.S.M.I.A., in attesa dell’iter conclusivo per l’entrata in vigore del disegno di legge, non può che apprezzare questo primo passo, ritenendo, in ogni caso, che a tutela dei militari, ancora molto lavoro debba essere fatto, per coordinare il sistema penale e quello amministrativo militare, ed in particolare, per verificare  i  riflessi che tale ultima disposizione normativa avrà sui procedimenti disciplinari istruiti per reati comuni. 

Roma 16 luglio 2024

La Segreteria Generale

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