Roma, 5 giu 2024 – Con messaggio n. 16866/2007 l’INPS ha chiarito la modalità di frazionamento dei permessi di cui ex legge 104/1992 art. 33 comma 3.
In tale contesto viene sostanzialmente esplicitato che:
“…l’algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili….”
Orbene, L.R.M. rileva che, in riferimento a quanto concesso al personale militare che si trova nelle condizioni di cui sopra, secondo quanto stabilito in sede interpretativa dall’INPS, andrebbero attribuite 21,30 ore mensili e non 18 come attualmente avviene.
In tale quadro Libera Rappresentanza dei Militari ha formalmente chiesto un approfondimento atto a tutelare la corretta posizione giuridica e l’uniforme trattamento applicabile al personale militare rappresentato.
Tale intervento, è il terzo in merito al tema 104 dove L.R.M. ha sollevato per prima sia la tematica dell’esenzione dai servizi notturni riferiti al comma 1 art. 3, sia pure le “discriminazioni” perpetrate in contrasto con la Legge 105 del 2022 sui trasferimenti” e le penalizzazioni poste in essere in termini di attribuzione di punteggi. Approfondisci qui >>>
.