Ancora errori di calcolo perpetrati a danno dei colleghi, l’argomento è la quota esente da ritenute della legge 86/01, il SI.NA.M. scrive alle Autorità competenti.

Roma, 27 mag 2024 – Il Sindacato Nazionale Marina evidenzia un altro errore tecnico/contabile in danno dei nostri iscritti.

Roma – il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M. nella costante attività di tutela dei propri iscritti, cioè il personale militare della Marina e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con una nota del 24/05/2024, scrive allo Stato Maggiore Difesa (C.U.S.I.), Stato Maggiore Marina e Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, per segnalare un’anomalia riscontrata dal nostro team del Supporto Amministrativo, in merito alla quota esente da tassazione della Legge 86/01.

Nello specifico si è riscontrato un errore nella corresponsione dell’indennità di trasferimento, che ai sensi dell’art.1 c.1 legge 29/03/2001, n.86 stabilisce che:

Al personale volontario coniugato e al personale in s.p. delle FF.AA., FF.PP. e altri corpi, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete un’indennità mensile pari a 30 diarie di missione in misura intera per i primi 12 mesi di permanenza e in misura ridotta del 30% per i secondi 12 mesi.

Il 2° comma dello stesso articolo prevede che:

L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20% per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

L’art.51 c.7 del DPR 22/12/86, n.917 dispone altresì che:

Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a € 1.549,37 per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e € 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale.

È quindi evidente che al personale trasferito d’autorità che usufruisce di alloggio di servizio fornito a titolo gratuito dall’Amministrazione debba applicarsi quanto sopra esposto, e cioè la non imponibilità previdenziale, assistenziale e fiscale fino alla somma di € 1.549,37, pari ai 3 milioni del vecchio conio.

Da controlli esperiti dai nostri contabili direttamente sui cedolini mensili di Forza Armata è emerso che l’importo esente da qualsiasi tipo di ritenute non è pari ad € 1.549,37, ma lo stesso è inferiore di circa € 309,00. Errore che a nostro avviso è stato causato da un bug nel programma che riduce del 20% non solo la prevista indennità, ma anche la quota esente.

Per completezza d’informazione è d’obbligo comunicare che un responsabile del CUSI, comprendendo immediatamente la portata della problematica sopra evidenziata, ha contattato per le vie brevi il coordinatore del Dipartimento Amministrativo del SI.NA.M., per ulteriori approfondimenti in modo da poter intraprendere le azioni amministrativo/contabili che risolvano in maniera definitiva la questione.

Il celere interessamento del Centro Unico Stipendiale è un positivo segnale dell’attenzione mostrata per la tutela stipendiale del personale militare.

Questa è l’ennesima dimostrazione che il nostro team di esperti è sempre e costantemente a lavoro, anche su segnalazioni dei nostri iscritti, che ci danno modo di non abbassare mai la guardia.

Non smetteremo mai di sostenere che la nostra visione di Associazione Sindacale è anche quella di affiancare l’Amministrazione, ponendoci quali validi interlocutori che lavorano in maniera incessante per garantire al personale tutto la tutela dei propri interessi e il riconoscimento dei loro diritti.

Il Segretario Generale Nazionale

dr. Pasquale DE VITA

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