Roma, 11 mag 2024 – Governo: associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita’ delle Forze armate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in
particolare, l’articolo 23, comma 2;
Ritenuta la necessita’ e urgenza di adottare interventi volti a
garantire l’effettivo esercizio dell’attivita’ a carattere sindacale
delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari,
nonche’ ad assicurare la massima efficienza del personale militare e
civile del Ministero della difesa e la piena operativita’ delle Forze
armate;
Ravvisata in particolare, la straordinaria necessita’ e urgenza di
adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle
Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle
procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il
rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di svolgimento
dell’attivita’ a carattere sindacale
1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell’attivita’ a
carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di
contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle
associazioni di cui all’articolo 1475 e seguenti del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento
militare, per l’anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui
all’articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un
distacco ogni quattromila unita’ di personale e di un’ora annua di
permesso retribuito ogni due unita’ di personale.
2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1
si provvede ai sensi dell’articolo 1480, comma 5, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di
permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo
per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell’articolo 1480,
comma 14.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari
complessivamente a euro 6.717.474 per l’anno 2024, di cui euro
3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l’Arma dei
carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali
della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l’accantonamento
relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 2
Modifiche alla disciplina transitoria
in tema di rappresentativita’ a livello nazionale
1. Il comma 2, dell’articolo 2257-ter del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e’ sostituito dal seguente:
«2. Le quote percentuali di iscritti previste dall’articolo 1478,
commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentativita’ a
livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;
b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale
2025-2027.».
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di personale militare e civile del
Ministero della difesa e operativita’ delle Forze armate
Art. 3
Incremento Fondo risorse decentrate
del personale civile del Ministero della difesa
1. A fronte dell’incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal
personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze
armate, e’ autorizzata, per l’anno 2024, la spesa di 10 milioni di
euro da destinare all’incremento del Fondo risorse decentrate del
personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto
dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di
spesa di euro 10 milioni per l’anno 2024, mediante corrispondente
riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura
permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244,
e iscritti sul fondo di cui all’articolo 619 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Art. 4
Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti
1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla
partecipazione al Nato Innovation Fund, all’articolo 1, comma 388,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso le parole «1
milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro
per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 9 maggio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio