Roma, 10 mag 2024 – Riceviamo e pubblichiamo. Con pec a firma del Capo il Primo Reparto di SME Magg. Gen. Giovanni SANZULLO, è stato dato riscontro alle richieste della nostra Associazione Sindacale su un tema di grande attualità, ovvero l’equiparazione “sostanziale” delle coppie di fatto ( coppie non vincolate da matrimonio ma conviventi e rappresentative di un nucleo familiare) in forza armata.
Si ringrazia lo Stato Maggiore Esercito per il positivo riscontro.
Di seguito il corpo del testo di nostra pec e la conseguente risposta delle SS.AA sul tema.
Buona lettura, Sindacato L.R.M.
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Alla cortese attenzione del Capo di SME
per il tramite del Capo il Primo Reparto
e, per conoscenza,
Al Sig. Ministro della Difesa
Al Sig. Capo di SMD
Spett.mo Capo di SME,
come noto, l’art. 1, comma 36, l. n. 76 del 2016, dispone sulle convivenze di fatto tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, e ne delinea la cornice.
La Corte europea dei diritti dell’uomo si è premurata di chiarire che la nozione di “vita privata e familiare”, contenuta nell’art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo include, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale (31 ottobre 2017, n. 5040).
La più ampia interpretazione della legge, risponde ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna.
L’equiparazione, ovviamente ristretta al solo profilo di specie , al rapporto matrimoniale e all’unione civile della stabile convivenza di fatto, attestata da certificazioni anagrafiche, appare per di più del tutto coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale la quale, ferma restando la discrezionalità del Parlamento nell’individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni affettive diverse da quella matrimoniale, si è riservata la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni con il controllo di ragionevolezza come infatti più volte è avvenuto per le convivenze more uxorio.
Invero, la stessa Corte ha ripetutamente chiarito come nessuna norma costituzionale o principio fondamentale possa cancellare le ontologiche differenze tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, legate ad una scelta delle stesse parti interessate (quella cioè di sposarsi o meno), evidenziando la necessità di tutelare i diritti individuali dell’uomo in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e specificando che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione” (Corte Costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138), ponendo così le basi per il riconoscimento della rilevanza giuridica della famiglia di fatto.
Sulla scorta delle considerazioni precedenti, l’esigenza di tutela dell’unità della famiglia, alla quale è improntato l’istituto del ricongiungimento (Corte costituzionale, 30 maggio 2008, n. 183), non può non prevalere sulle difformi previsioni della normativa interna.
È del caso citare, per l’argomento in esame, quanto stabilito dal TAR Calabria nei confronti di un Appuntato dell’Arma dei Carabinieri ove lo stesso si era vista dichiarare inammissibile l’istanza di trasferimento da lui presentata, poiché non sussisteva (a parere dell’amministrazione) rapporto di coniugio”, e dunque non prevista dalla circolare relativa al ricongiungimento familiare.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale Amministrativo sancisce che occorre dare atto dell’evoluzione del concetto di famiglia, comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui, e della progressiva e conseguente valorizzazione della convivenza stabile quale fonte di effetti giuridici rilevanti.
Il Tribunale dunque richiama le fonti nazionali e sovranazionali e declara l’annullamento del diniego posto dall’Amministrazione in merito al trasferimento per riconoscimento familiare. (Tar Reggio Calabria 10 maggio 2019, n. 321).
Alla luce di quanto predetto, cortesemente si chiede un autorevole intervento “di rivisitazione domestica” e sia pure, ove necessario con le SS.AA, al fine di novellare sia la direttiva/pubblicazione che attiene alle istanze di trasferimento che quelle che regolamentano le assegnazioni di Alloggi,
che preveda la sola fruizione del diritto alle coppie che hanno contratto matrimonio/coniugo e che escludono, ingiustificabilmente, le coppie di fatto.
Parimente si chiede un’approfondita ricognizione ed un autorevole intervento, in capo ad ogni altro atto/norma amministrativa d’interesse del personale di FF.AA Esercito, che preveda la sola fruizione del diritto alle coppie che hanno contratto matrimonio/coniugo e che escludono, ingiustificabilmente, come chiaramente espresso dalle richiamate norme di rango superiore, le coppie di fatto.
In attesa di Vostro cortese riscontro si inviano Distinti Saluti
Il Segretario Generale Libera Rappresentanza dei Militari
Dr. Marco Votano
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