Roma, 11 apr 2024 – Alla luce delle ultime vicende occorse e che hanno visto i colleghi dell’Arma dei Carabinieri sacrificare la loro vita per l’adempimento del servizio, la tematica della sicurezza sul lavoro trova, ancora una volta, proprio nel settore degli operatori del comparto sicurezza, uno dei terreni più fecondi per il necessario sviluppo di una “nuova cultura” gestionale ed operativa affinché gli investimenti in tal senso producano, da un lato miglioramenti delle professionalità profuse, dall’altro la tutela di beni fondamentali come la vita e l’integrità fisica.
Sono termini noti e condivisi quelli previsti nel comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 che applicano la disciplina generale come “l’attenta valutazione di fattori di rischio, le procedure per ridurne o eliminarne il pericolo, la formazione, l’addestramento, la dotazione di dispositivi di protezione… non c’è alternatività tra la sicurezza dell’operatore e la sicurezza di chi ha bisogno di soccorso, di assistenza, di protezione… Nessuna attività o funzione è esclusa dal campo di azione della normativa”
Affermato questo principio assoluto, il legislatore ha riconosciuto che certe attività, come quelle delle forze armate, delle forze di polizia, del soccorso e tutte le altre indicate analiticamente all’articolo sopra menzionato hanno delle effettive particolari esigenze connesse al servizio e delle particolarità organizzative.
Il riconoscimento delle effettive particolari esigenze connesse al servizio rappresenta, da un lato, la possibilità di dotarsi di un regolamentazione meno rigida di quella prevista nei dettati generali del D.Lgs. 81/2008, dall’altro un impegno a prendere atto che la tutela della salute e la sicurezza sono obiettivi fondamentali e non rinunciabili non solo all’interno delle strutture e limitatamente alla vita interna del personale, ma validi anche e soprattutto per tutte le attività operative, senza eccezione alcuna.
Occorre altresì evidenziare come la possibilità di potersi dotare di una regolamentazione dedicata vuole significare non la libertà di sottrarsi alla Legge, bensì il riconoscimento della necessità di prevedere percorsi compatibili con le particolarità delle attività di servizio, che non può certamente tradursi in difficoltà burocratiche, carenze di personale, scarsità di mezzi, mancanza di mezzi di protezione collettiva ed individuali o altri “ostacoli”, ma solo effettive esigenze operative.
L’Art. 32 della Carta Costituzionale, infatti, sancisce che il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali per l’uomo non facendo certamente distinzioni circa il lavoro svolto. Da ciò discende che una sua lesione produrrebbe grave incisione del principio costituzionale, con conseguenti obblighi, ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile, per il datore di lavoro e/o per il dirigente responsabile, di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, emergente e del lucro cessante.
Peraltro, l’obbligo del rispetto della normativa inerente la sicurezza del personale del comparto difesa e sicurezza è esplicitamente inserito nel Codice dell’ Ordinamento Militare (D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, art. 1496, comma 1).
Per queste ragioni, questa Organizzazione sindacale sensibilizzerà fortemente gli Organi di vertice perché vedano nella legislazione a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro un momento di revisione dei modelli organizzativi, ne verifichino la corrispondenza ai vincoli legislativi, alle necessità funzionali e, non da ultimo, alla visione etica, quest’ultima di sempre maggiore rilevanza, perché unica in grado di sopperire anche alle eventuali carenze legislative o funzionali.
* Segretario Generale Nazionale SIAF
* Vice Segretario Regionale Lazio SIAF