Roma, 16 ott 2023 – SIULM / In data 09/10/2023 è stata pubblicata la sentenza nr. 08828/2023 emessa dalla 2^ Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stato accolto il ricorso del nostro iscritto, Luogotenente S. R., e condannato il Ministero della Difesa e l’Aeronautica Militare al risarcimento per il danno patito per la relativa “perdita di chance”.
La vicenda ebbe inizio nel giugno del 2018 quando la Direzione del Personale dell’Aeronautica Militare esperì il bando per la selezione di nr. 1 sottufficiale da impiegare, per un ciclo pluriennale, presso la “Italian National Support Element” di Valencia (SP)). Il nostro iscritto avanzò la propria candidatura con considerevole anticipo rispetto ai termini previsti dal bando.
L’allora Comandante pro-tempore del 16° Stormo “P.F.” dell’Aeronautica Militare di Martina Franca (TA), ignorando le indicazioni riportate nelle direttive di Forza Armata, cioè dare seguito prioritariamente alla presentazione delle istanze del personale per l’impiego all’estero, lasciò perire i termini di inoltro alla superiore Direzione del Personale. La domanda di partecipazione, infatti, fu inoltrata oltre il tempo previsto dal bando, determinando l’esclusione del candidato. Da quel momento abbiamo assistito il nostro iscritto per più di 5 anni. Un periodo di tempo lungo e irto che iniziò con la richiesta di “rapporto gerarchico” fu seguito, poi dall’acquisizione degli atti probatori e la successiva redazione dei ricorsi depositati presso i due gradi di giudizio della Giustizia Amministrativa.
La vicenda giudiziaria si è conclusa lo scorso 9 ottobre con la sentenza emessa dalla 2^ Sezione del Consiglio di Stato, dinanzi al quale il militare è stato assistito dal collegio difensivo, abilmente diretto dall’avvocato Lizza Egidio del Foro di Roma, impegnato per l’ultimo atto di questa lunga controversia. “Il Collegio – è il commento dell’avvocato Lizza – dopo aver accertato che la perdita della possibilità di essere designato per la posizione all’estero era stata conseguenza della condotta del Comandante di Corpo in servizio all’epoca dei fatti, che aveva omesso di trasmetterne tempestivamente la candidatura, ha pregevolmente applicato sedimentati principi giuridici. In base ad essi, in presenza dell’ingiustizia del danno, consistito nella perdita della possibilità di ottenere la nuova posizione lavorativa all’estero e della colpa dell’Amministrazione, individuabile in presenza della condotta illegittima di chi è venuto meno ai suoi doveri d’ufficio, deve darsi seguito al giusto risarcimento. Siamo assolutamente soddisfatti del risultato – conclude il legale – non scontato, attesa la particolare difficoltà con cui tali risarcimenti vengono concessi nella generalità dei casi”.
Cari associati, questa sentenza rappresenta un successo per il nostro collega R. S., che ha ottenuto le sue “ragioni”, e per tutti gli associati che hanno riposto la loro fiducia nel nostro operato. Il dispositivo, infatti, rappresenta un indirizzo giurisprudenziale a cui tutti potranno fare riferimento. Sul piano personale restituisce speranza a tanti Militari che, se vittime di comportamenti censurabili, potrebbero soprassedere e non denunciare le azioni deplorevoli ricevute.
Sindacato SIULM